top of page
NEWSFEED

05 - 06 Aug 2021

NEWS ARTICLE_

Alcune indicazioni operative

05 - 06 Aug. 2021

NEWS ARTICLE_

Gestione delle giornate del 5 e 6 agosto 2021, nel quadro delle attività di CLIMATE4FUTURE   2021

© fino a p 9

continua           "Ambiente e Costituzione".  Un rapporto complesso.

 

 Il secondo ambito in cui emerge una nozione di «ambiente» muove dalla dinamica di reciproca aggressione tra l’uomo e la natura, con la conseguente necessità di adottare strumenti per regimentalizzare l’utilizzo di risorse, per definizione scarse, e che non sopportano —oltre certi limiti— il carico imposto da uno sfruttamento sempre più spinto ed altrimenti scriteriato.

 

Al proposito, l’autore nota come la disciplina dei diversi settori —protesa a porre dei limiti alle aggressioni dell’uomo ai diversi fattori ambientali— sia sempre più imponente, senza presentare però strumenti diversi da quelli della legislazione più remota: il diritto positivo in effetti non farebbe altro che riproporre moduli già presenti fin nelle più risalenti normative, concernenti l’igiene del suolo e dell’abitato.

 

Si tratta, in particolare, dei divieti e dei comandi posti da un atto normativo primario o secondario, dei procedimenti autorizzatori, dei procedimenti ablatori, del conferimento a pubblici poteri di attribuzioni relative alla gestione dei pubblici servizi, tutti moduli ai quali «la talora furibonda legislazione più recente non ha portato innovazioni, ma ha solo aggiunto più dettagliati e precise modulazioni» 9 .

 

Un terzo concetto di «ambiente», indipendente e distinto dai primi due, è infine l’ambiente urbanistico, «oggetto della potestà di pianificazione territoriale dei pubblici poteri in quanto volta ad assetti materiali del mondo fisico» 10.

 

In tale ambito i pubblici poteri si confrontano con tutti gli interessi vicini, attraverso moduli volti alla eliminazione di carenze che inevitabilmente sorgono dall’applicazione di strumenti particolari e di settore; Giannini, al proposito, ben coglie il profilo nodale —e problematico— di tutta la pianificazione, insito nella pluralità e nella possibile assenza di coordinamento tra i piani generali e i piani territoriali settoriali.

 

1.2. La «polarizzazione» bifocale dell’ambiente tra territorio e salute

 

Una elaborazione in parte diversa è quella di Predieri 11, e muove dall’analisi di un concetto confinante, quale quello di «paesaggio». Tale nozione, come noto, ha un suo riconoscimento costituzionale 12; Predieri, tenendo conto del fatto che il termine «paesaggio» è citato anche in proposizioni normative contenute in statuti regionali speciali, si chiede se esso abbia il risalente   

note

8 Escluse dalla Corte Costituzionale; Giannini al proposito ricorda la sentenza n. 56/1968. 9 M.S. Giannini, «Ambiente», saggio sui suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, p. 39. Secondo l’autore, «la normativa sull’ambiente aggredito e aggressore è giuridicamente semplice ed è quella inventata nello scorso secolo».

10 M.S. Giannini, op. ult. cit., p. 48. 11 A. Predieri, Paesaggio (ad vocem), in Enc. Dir., xxxi, Milano, 1981, p. 503 e ss. 12 Art. 9, Cost.: «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della nazione». 

....................................

 

oppure si riferisca, più latamente, alla «forma e aspetto del territorio». L’autore propende per questo secondo significato, ritenendo che esso consista nella forma del territorio, o dell’ambiente, creata dalla comunità umana che vi si è insediata, con una continua interazione della natura e dell’uomo 14.

 

La tutela del paesaggio appare in tal senso funzionalmente connessa a quella dell’ambiente, che però è nozione tipicamente non giuridica, anzi utilizzata in numerose accezioni diverse nella legislazione tanto statale che regionale.

 

Qualsiasi nozione di ambiente comporta, comunque, secondo Predieri, «che vi siano rapporti con ciò che circonda, un determinato soggetto, o essere, o cosa, cioè sistemi di relazione o sottosistemi rispetto al sistema globale». «E poiché l’uomo —prosegue l’autore— entra in relazioni diverse e molteplici, gli ambienti saranno aperti, chiusi, di vita, di lavoro, tecnici, economici, aziendale, sociali, morali, visivi e via dicendo. Data la necessità di scegliere nei vari subsistemi un segmento operativo e l’impossibilità di assumerli tutti, in uno studio giuridico l’approccio della visuale dei valori e delle situazioni canonizzate dalla Costituzione appare coerente alla finalità di interpretazione e attuazione giuridica che debbono proporsi»15. Preso atto del fatto che, dal tempo in cui la Costituzione è stata scritta sono emerse istanze di tutela nuove, e differenti sensibilità, due sono comunque i cardini delle risposte alle esigenze attuali della società industriale complessa: l’azione sul paesaggio, forma dell’ambiente inteso come spazio visibile, e l’azione per l’ambiente salubre. Esiste, in definitiva, una polarizzazione bifocale tra territorio e salute, che risponde ad una realtà organizzativa ed operativa faticosamente emergente, che ha avuto un suo significativo momento di sintesi nell’elaborazione del Titolo v del DPR 616 del 1977, che raggruppa, oltre all’urbanistica, i beni ambientali, gli interventi per la protezione della natura, riserve e parchi, le comunicazioni e le opere pubbliche,   

 

note

 

13 Nel senso tradizionale in cui la nozione veniva impiegata dal legislatore italiano nella l. 29 giugno 1939, n. 1497, e già prima nella l. 11 giugno 1922, n. 788, che ha di mira «unicamente i valori paesistici sotto il profilo dei quadri naturali che essi realizzano». 14 In questo senso, «paesaggio, in un ambiente naturale modificato dall’uomo, è l’espressione di una dinamica di forze naturali ma soprattutto di forze dell’uomo e quindi di forze sociali condizionate dall’ambiente geografico e dal clima che non accettano supinamente le costrizioni e operano contro di esse, o sono addirittura particolarmente stimolate da esse. Il paesaggio è fatto fisico, oggettivo, ma, al tempo stesso, infatti, un processo creativo continuo, incapace di essere configurato come realtà o dato immobile; è il modo di essere del territorio nella sua percezione visibile. Il paesaggio, insomma, viene a coincidere con la forma e l’immagine dell’ambiente, come ambiente visibile, ma inscindibile dal non visibile, come un conseguente riferimento di senso o di valori a quel complesso di cose»: A. Predieri, op. cit., p. 506. 15 «Alla diversità di configurazioni corrisponde spesso una pluralità di tutele, connesse ad interessi diversi e meritevoli, spesso, di strumentazioni organizzatorie e procedimentali differenziate. Esse, tendenzialmente, dovrebbero essere poi collegate e integrate fra di loro in una visione e azione sistemica e interdisciplinare»: A. Predieri, op. cit., p. 509.

 

regionali, l’edilizia residenziale pubblica, la navigazione, la caccia, la pesca, la tutela dagli inquinamenti16. Le interazioni esistenti tra i vari settori di intervento sono continue; ciò dovrebbe comportare «una riorganizzazione degli ordinamenti di convivenza, degli apparati istituzionali e del loro modo di agire.

 

E, come minimo passo, dovrebbero attivare almeno strutture e procedimenti che consentano di comprendere le connessioni, di arrivare ad una valutazione delle interazioni e ad una ponderazione dei diversi interessi implicati: in parte privati, in parte pubblici, ma che sono comunque —e non solo i primi— conflittuali fra di loro e da prescegliere mediante quella complessa attività decisionale tra interessi contrapposti17 che è esigenza caratteristica degli apparati dei nostri tempi»18.

 

1.3. Il principio di unitarietà dell’ambiente

 

Taluni autori, diversamente dalle impostazioni finora esaminate, hanno cercato di enucleare una nozione giuridica unitaria di ambiente, in uno sforzo che tende a superare le partizioni, o le prese d’atto dell’esistenza di intrinseci profili di irriducibilità, quali quelle di cui si è appena dato conto. Postiglione19, al proposito, partendo proprio dalla riflessione di Giannini, ha ritenuto maturi i tempi per un ripensamento, capace di oltrepassare la triplice partizione sulla quale sopra ci si è già intrattenuti, anche alla luce dei nuovi spunti offerti dal diritto positivo, primo fra tutti l’emergere di una procedura nuova, quale la valutazione d’impatto ambientale. Essa infatti, pur non sconfessando il ruolo dell’urbanistica, sembra infatti di ridimensionarne il carattere di pretesa globalità, perlomeno in relazione all’ambiente20, confermando l’autonoma emersione dell’interesse ambientale quale interesse pubblico fondamentale della comunità nazionale. Accanto alla specificazione di tale profilo oggettivo, si assiste infatti al suo completamento attraverso l’individuazione della sua proiezione in senso soggettivo: il diritto all’ambiente, quale diritto fondamentale della persona e interesse generale della collettività, con il suo contenuto di informazione, partecipazione e azione. Prendendo spunto dalla dichiarazione sul diritto all’ambiente sottoscritta all’Accademia dei Lincei in occasione della giornata mondiale dell’ambiente del

 

note

16 La tutela dagli inquinamenti costituirebbe, in quest’ottica, quasi momento unificante ed integrazione sistemica tra i due poli sopra delineati.

17 Interessi che, secondo l’autore, talvolta sono equirodinati e talvolta sono invece collocati su gradini diversi dalle stesse norme costituzionali.

18 A. Predieri, op. cit., p. 511.

19 A. Postiglione, Ambiente: suo significato giuridico unitario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, p. 32.

20 A. Postiglione, op. ult. cit., p. 37.

....................................

 

, Postiglione ha così ritenuto di poter inquadrare il diritto all’ambiente tra i diritti della personalità22.

 

In questa prospettiva, l’autore ha valorizzato il concetto di ambiente quale «bene giuridico», per il quale è utile il collegamento con l’antica concezione romanistica dell’aria e dell’acqua quali res communes omnium, e non già res nullius.

 

Postiglione, scrivendo prima dell’introduzione del vincolo «Galasso» e dell’entrata in vigore della l. 349/86, fonda i propri ragionamenti su di una impostazione che in effetti non coincide del tutto con le successive opzioni del legislatore, quali ad esempio la scelta23 di attribuire l’azione per il risarcimento del danno ambientale alla magistratura ordinaria. L’autore, guardando alla giurisprudenza della Corte dei Conti, approva infatti la impostazione fatta propria da costoro, condividendone la ricostruzione unitaria del concetto di ambiente e traendone spunto per sostenere il «ruolo giuridico attivo del singolo cittadino e di gruppi a difesa dell’ambiente»24; il concetto di standards e la stessa nozione di «danno ambientale»25 vengono essi pure ritenuti validi elementi per una impostazione risolutiva del problema.

 

La preoccupazione maggiore che anima l’autore, comunque, sta nell’assunto secondo cui, in assenza di una definizione univoca ed unitaria di ambiente, la relativa disciplina giuridica finisca per non acquisire piena autonomia, non ottenendo così un riconoscimento di dignità scientifica.

 

Accanto a tale elaborazione, va considerato il pensiero di Caravita26, secondo cui «l’obiettivo di una soddisfacente definizione d’ambiente può essere raggiunto solo se i giuristi accettano —come in realtà hanno sempre fatto almeno nei settori

 

note

21 In A. Postiglione, Il manuale dell’ambiente, in Nuova Italia Scientifica, Milano, 1984. Tale relazione era accompagnata dalla proposta di integrazione dell’art.9 della Costituzione, mediante l’aggiunta della seguente formula: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto all’ambiente e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, sia in ordine alla informazione, via alla partecipazione, sia alla azione. Il diritto all’ambiente è esercitato individualmente o collettivamente, nell’ambito delle leggi che lo regolano. Ogni cittadino ha il dovere di rispettare e conservare le risorse culturali e naturali del paese, in adempimento del principio di solidarietà sociale, e anche in considerazione del diritto all’ambiente delle generazioni future».

22 In un contesto in cui l’ambiente «è un valore, un bene, un attributo fondamentale di ogni persona umana: uno spazio dell’anima, un mondo di essere tipico, fisico e morale insieme»: A. Postiglione, Ambiente: suo significato giuridico unitario, cit., p. 45.

23 Art. 18, l. 8 luglio 1986, n. 349.

24 A. Postiglione, op. ult. cit., p. 50.

25 Secondo Postiglione, il «danno ambientale» consiste in quel «pregiudizio (reversibile o irreversibile) arrecato alle persone, agli animali, alle piante, e alle altre risorse naturali (acqua, aria, suolo) e dalle cose, causato direttamente o indirettamente da qualsiasi attività volontaria o colposa, consistente in un’offesa del diritto all’ambiente, che ciascun cittadino vanta, individualmente o collettivamente, sia che si trovi a risiedere nel territorio in cui si svolge l’evento pregiudizievole, sia che appartenga comunque alla comunità nazionale. Il danno ambientale —prosegue l’autore— costituisce violazione in concreto degli standards di accettabilità stabiliti dal legislatore nei singoli settori che può sussistere sia che vi sia una modifica della situazione geologica (cosiddetto danno ecologico) sia che questa modifica manchi» op. ult. cit., p. 51.

26 B. Caravita, Diritto pubblico dell’ambiente, Bologna, 1990, p. 50. 

.....................................

 

dove più forti sono gli elementi tecnici— di far tesoro delle esperienze e delle nozioni delle altre scienze». Utile, secondo quest’ autore, è il riferimento alla ecologia27, che permette di giungere ad una definizione di ambiente come «equilibrio ecologico, di volta in volta, della biosfera o dei singoli ecosistemi di riferimento»; «tutela dell’ambiente va parimenti intensa come tutela dell’equilibrio ecologico della biosfera, o degli ecosistemi considerati»28.

 

Tale definizione consentirebbe di uscire dall’impasse per cui ragionare di ambiente significa, in ultima istanza, «ragionare di tutto»; una tale concezione «ecologica», però, conduce inevitabilmente —per ammissione dello stesso Caravita— ad una «rarefazione» della nozione, che ne rende difficoltoso l’utilizzo a fini giuridici29.

 

Altre difficoltà sorgono poi dalla considerazione secondo cui la possibilità di forme diversificate, ma tutte parimenti possibili, di tutela dell’ecosistema finisce per implicare scelte che è in realtà «nemmeno la natura riesce a fare».

 

Ciò comporta che «non è possibile apprestare una tutela di tipo soggettivo del diritto all’ambiente, inteso quale equilibrio ecologico»; le forme di tutela devono invece ricondursi a scelte di tipo collettivo, che peraltro devono tendere al superamento dell’ottica strettamente antropocentrica, con ripensamento della stessa concezione secondo cui le scelte di modifica migliorativa ambientale effettuate dall’uomo sono sempre quelle preferibili30.

 

1.4. L’ambiente come diritto soggettivo assoluto

Un filone della dottrina del tutto autonomo ha ritenuto di poter enucleare una nozione unitaria di ambiente, attribuendo al concetto valenza di diritto soggettivo e collocandolo nell’area dei diritti della personalità.

L’elaborazione (Patti, Giampietro F.) ha origine dalla presa d’atto dell’esistenza di un diritto dell’ambiente di vita salubre, che spetta ad ogni soggetto dell’ordinamento in forza dell’art. 32, comma 1, Cost.; in tal senso, il diritto ad un ambiente salubre non sarebbe altro che un particolare modo di atteggiarsi del diritto alla salute costituzionalmente garantito.

 

note

27 Intensa quale «scienza che studia le condizioni di vita reali degli organismi sotto il profilo delle interrelazioni fra gli organismi e l’ambiente».

28 B. Caravita, op. ult. cit., p. 53.

29 B. Caravita, op. ult. cit., p. 55.

30 B. Caravita, op. cit., p. 58. Più recentemente, lo stesso Caravita ha sottolineato la natura dell’ambiente come «valore costituzionale»; ciò starebbe significare che «esso non solo può formare oggetto di un diritto (come è previsto nella Dichiarazione di Stoccolma o in alcune recenti Costituzioni, ad esempio quelle dei paesi d’ Europa centro-orientale) o principio per dirigere l’interpretazione delle leggi o dei trattati, ma che esso costituisce, proprio in quanto valore, uno degli elementi fondamentali che caratterizzano una società in un dato periodo della storia e sul quale la stessa fonda la sua legittimazione»: B. Caravita, La razionalizzazione della normativa ambientale in Italia, in S. Nespor (a cura di), Rapporto mondiale sul diritto ambientale, Milano, 1996, p. 207.

............................

 

Tale tesi ha avuto un riconoscimento giurisprudenziale in una serie di sentenze della Cassazione31 in forza delle quali la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza, in capo ai privati, di una posizione di diritto soggettivo, avente ad oggetto «la conservazione congiunta (e inseparabile) dei loro beni e dell’ambiente in cui sono inseriti in relazione alla tutela apprestata dall’art. 2043 c.c.», aggiungendo altresì che «il danno all’ambiente determina l’immediata menomazione del patrimonio del singolo»32. In una simile impostazione, «il collegamento dell’art. 32 Cost. con l’art. 2 Cost. attribuisce al diritto alla salute un contenuto di socialità e di sicurezza, tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma come vero e proprio diritto all’ambiente salubre che neppure la pubblica amministrazione può sacrificare o comprimere, anche se agisca a tutela specifica della salute pubblica»; tale diritto, appartenente alla categoria dei diritti fondamentali, o inviolabili, della persona umana, trova tutela da parte dell’ordinamento con «la strumentazione di diritto soggettivo, anzi del diritto assoluto»33. Tale filone giurisprudenziale, accanto ad alcuni consensi, ha però ricevuto molteplici autorevoli critiche, in modo particolare incentrate sul fatto che una tale impostazione, riconoscendo la sussistenza di una situazione soggettiva «giustiziabile» avente per oggetto la conservazione del bene ambiente in capo ai soggetti dell’ordinamento legati a quel bene ambientale da una relazione di natura reale, e affermando, in pari tempo, che simili situazioni sono incomprimibili anche da parte dell’amministrazione che agisca per la miglior cura di interessi pubblici, avrebbe attratto nell’area di competenza del potere giudiziario un complesso di rapporti sinora affidati alla cura esclusiva dell’amministrazione, in quanto ritenuti di rilievo generale e pubblico e non, invece, riferibili ai singoli individui34. Secondo questa ricostruzione, l’esistenza di una situazione soggettiva sostanziale di diritto collocata all’interno della relazione uomo-ambiente finirebbe in sostanza per escludere che tale situazione sia posta nella disponibilità dell’amministrazione-autorità.

 

Autorevole dottrina35 ha ravvisato così, proprio partendo dall’analisi di tale indirizzo della giurisprudenza, «la contraddittorietà del tentativo di ricostruire una nozione d’ambiente unitaria e giuridicamente rilevante e, così, d’identificare un «bene-ambiente» oggetto di tutela diretta da parte dell’ordinamento». In modo particolare, tale contraddittorietà sarebbe frutto del tentativo di sovrapporre l’identità in senso naturalistico della cosa-elemento componente dell’ambiente con la pretesa di un’identità anche di tutela giuridica, che trasformi la

 

note

31 Cass., SSUU, 6 ottobre 1979, n. 5172, in Foro It., 1979, i, 2302. altresì Cass., SSUU, 9 marzo 1979, n. 1463, in Foro It., 1979, i, 939.

32 Cass., SSUU, n. 1463/1979, cit.

33 Cass., SSUU, n. 5172 /1979, cit.

34 D’Amelio, Ambiente (tutela dell’), diritto amministrativo, in Enc. giur. Treccani, ad vocem, p. 3.

35 D’Amelio, op. ult. cit., p. 5.

................................

 

«cosa» in un «bene», trascurando di considerare come in effetti una medesima cosa può costituire il sostrato naturalistico di più beni di rilievo ambientale e ragione delle tutele che l’ordinamento offre ai diversi interessi coinvolti36.

 

1.5. La pluralità di tutele dell’ambiente

Altri autori, in una prospettiva ancora diversa rispetto a quelle sopra esaminate sono giunti alla conclusione che —non esistendo un «bene-ambiente» tutelabile nella sua globalità, esista invece una pluralità di tutele, che sono più numerose ancora rispetto ai tre filoni individuati da Giannini, venendo in proposito in luce anche le norme che disciplinano l’agricoltura, la forestazione, le bonifiche, ricerca mineraria, la caccia, la pesca, l’uso dell’energia nucleare ed altre ancora.

Momenti unificanti si rinverrebbero, ma sotto il profilo organizzativo, intorno alle aree delineate dagli artt. 9 e 32 Cost., in relazione alla protezione degli insediamenti umani e della qualità della vita, che formano due aree di funzioni omogenee, quali quelle della gestione sanitaria e della gestione territoriale urbanistica.

 

Ancora, un ulteriore tentativo di composizione, che questa volta si snoda intorno alla rifondazione della disciplina legislativa dell’ambiente, è stato compiuto da chi si fa propugnatore dell’introduzione di una vera e propria legge-quadro (legge di principi) in materia di ambiente37, la quale prefiguri l’adozione di regole stabili ed omogenee, coerenti con i principi fondamentali di protezione dell’ambiente, in contrapposizione al fenomeno dell’«inquinamento legislativo». In questa direzione, la riorganizzazione dei pubblici poteri per la tutela dell’ambiente dovrebbe permettere il raggiungimento dell’obiettivo di integrazione dell’interesse ambientale con tutti gli altri interessi pubblici, bilanciandolo con quello dello sviluppo economico ed ottenendo così quella razionalizzazione che assicuri la composizione in unità dei diversi interessi esistenti, tanto territoriali, che paesistici che ambientali38.

 

La stessa legge di principi dovrebbe poi prevedere l’unificazione di tutti i procedimenti attinenti alla realizzazione di un’opera o impianto in un solo procedimento autorizzatorio, nel quale confluiscono e vengono considerati sincronicamente tutti gli interessi pubblici —territoriali, ambientali, sanitari, di sicurezza— che attengono all’opera o impianto in progetto, con conseguente rilascio di un’unica autorizzazione, espressa e preventiva, con prescrizioni soggette a revisione periodica39.

 

note

36 L. De Pauli, op. cit., p. 52.

37 S. Amorosino, Beni ambientali culturali e territoriali, Padova, 1995, p. 101.

38 Strumento di composizione dovrebbe essere, in quest’ottica, un unico piano elaborato a livello regionale e provinciale, a valenza insieme territoriale, paesistica ed ambientale, costituente strumento di integrazione della tutela dei tre tipi di interessi pubblici complementari, sopra ordinato a tutti piani e programmi settoriali, con l’obbligo di immediato adeguamento ad essi. Così S. Amorosino, op. ult. cit., p. 109 e ss.

39 S. Amorosino, op. cit., p. 109 e ss. 

.......................................

 

1.6. Prospettive attuali Recenti contributi dottrinali40 hanno ribadito la sostanziale irriducibilità della nozione di ambiente ad un concetto giuridico dotato di una qualche utile valenza, che muova al di là di concettualizzazioni ampiamente generiche, oppure di (semplici) elencazioni di oggetti di tutela. «L’unica cosa che si può rilevare —è stato osservato41— è che, nel campionario delle definizioni, ricorre talvolta una nozione naturalistica dell’ambiente, che viene così ad identificarsi con le risorse naturali, nelle sue componenti biotiche (flora e fauna), abiotiche (aria, acqua, suolo) e nella sua espressione paesaggistica (parchi, riserve, bellezze naturali), talaltra una visione antropocentrica, nel senso che l’ambiente viene inteso come quell’insieme di elementi che nella complessità dei loro rapporti costituiscono la cornice delle condizioni di vita dell’uomo e ne determinano così i dati qualificanti».

 

La conclusione parrebbe piuttosto nel senso che nel linguaggio normativo l’ambiente, per quanto di continuo evocato, non sia definito né definibile, né ne siano precisate le condizioni d’uso, né sia riconducibile in enunciati prescrittivi, in quanto, allorquando la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza parlano di ambiente, usano un medium linguistico attraverso il quale viene fatto un rinvio allusivo ai singoli beni che a tale nozione si riconducono, e che godono di una specifica tutela contro ogni sorta di attuale o potenziale elemento di alterazioni di tali beni o del loro equilibrio.

 

Sarebbe, in altre parole, sempre valida l’impostazione secondo cui l’ambiente42 non consiste in una materia a se stante, e neppure in un concetto giuridico o economico o sociologico, ma solo in una sintesi verbale, da collegarsi di volta in volta con altre materie, con la differenza che, rispetto al passato, tali gruppi di istituti sarebbero più numerosi, anche ad esito delle scoperte scientifiche e della evoluzione tecnologica in atto.

 

note

40 G. Morbidelli, Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, in AA.VV., Studi in onore di A. Predieri, cit., ii, p. 1121 e ss. L’autore ritiene vani i richiami alle dichiarazioni di organismi internazionali, quali la «Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente», proclamata a Stoccolma il 16 giugno 1972 (c.d. «Dichiarazione di Stoccolma»), o la «Carta mondiale della natura» adottata dall’assemblea Generale dell’Onu il 28 ottobre 1982, e parimenti inutili i rinvii alle definizioni elaborate dalle scienze ecologiche, oppure contenute in atti comunitari. Destinati ad esiti incerti sarebbero inoltre gli stessi riferimenti alle leggi di carattere generale, o i tentativi di sintesi che in qualche modo prendessero le mosse dalla «variegata e stratificata normativa in materia ambientale».

41 G. Morbidelli, op. ult. cit., p. 1122.

42 Altri ha recentemente parlato di una «formula sintetica per indicare un fascio di situazioni soggettive diversamente tutelate e diversamente tutelabili»: CHITI, Ambiente e Costituzione europea: alcuni nodi problematici, in S. Grassi, M. Cecchetti e Androino (a cura di), Ambiente e Diritto, 1999, p. 346. 

 

 

© 2023 by Alter Band. Proudly created with Wix.com

Villa_Moisa.jpg
bottom of page